Statuto dell'Associazione Culturale MedievalArt
Art.1 – Costituzione, denominazione e sede 1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, oltre che del presente Statuto, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “MEDIEVAL ART” siglabile “M.A.”, di seguito indicata anche come “Associazione”. 2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Giorio di Susa. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di San Giorio di Susa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 3. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte ed anche in ambito nazionale. 4. L’Associazione ha durata illimitata. 5. Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire sezioni territoriali non autonome. Le sezioni territoriali sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l’attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative. 6. Il Consiglio Direttivo indirizza l’attività delle Sezioni territoriali ed individua per ognuna un Referente locale. 7. La costituzione e l’attività delle Sezioni territoriali, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell’Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.Art.2 - Scopi 1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 2. L’Associazione persegue le seguenti finalità: ● valorizzare e promuovere il patrimonio del territorio nazionale, di epoca medievale e moderna, con un'attenzione particolare alla regione Piemonte e alla Valle di Susa, luoghi ricchi di storia, arte, cultura e tradizioni millenarie; ● contribuire alla conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico, archeologico e documentale del territorio; ● rafforzare la consapevolezza e la conoscenza delle tradizioni, della memoria storica, dei saperi locali e delle identità culturali del territorio; ● sensibilizzare la collettività su temi legati alla cultura, alla storia, all'ambiente, ai diritti umani, all'inclusione sociale; ● promuovere studi e ricerche che abbiano ricadute culturali e sociali significative; ● salvaguardare e valorizzare le memorie individuali e collettive come patrimonio comune. 3. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
Art.3 - Attività 1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: ● conduzione di ricerche storiche su fonti archivistiche, orali o iconografiche in collaborazione con istituti culturali, archivi, biblioteche e università; ● pubblicazione di studi, saggi, ricerche, articoli, cataloghi, monografie storiche, riviste, libri, blog, siti web per la diffusione dei contenuti culturali associativi; ● redazione di biografie, storie locali, cronache e raccolte di testimonianze; ● catalogazione, digitalizzazione e conservazione di documenti, archivi storici, biblioteche e creazione di banche dati accessibili al pubblico; ● mappatura e valorizzazione dei luoghi della memoria e realizzazione di itinerari storici e percorsi tematici; ● organizzazione di conferenze, seminari, mostre, concerti, festival, proiezioni cinematografiche, rievocazioni storiche, rappresentazioni teatrali, esposizioni, serate a tema, incontri e seminari con artisti e studiosi; ● realizzazione di progetti didattici all’interno delle scuole di ogni ordine e grado e con le università; ● collaborazione con Enti locali ed altre istituzioni quali musei, biblioteche, scuole, università per il recupero e la gestione di fondi archivistici e per la realizzazione di progetti comuni e attività di ricerca e divulgazione; ● laboratori di storia, arte, archeologia per bambini, adolescenti e adulti, nonché attività educative quali corsi, workshop, seminari su materie culturali, artistiche, storiche, letterarie, scientifiche; ● organizzazione di eventi che celebrano tradizioni, musica, danza, cucina di diverse culture, progetti di scambio culturale; ● altre attività non specificamente menzionate in tale elenco ma comunque collegate con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento.
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno e sul rapporto associativo 1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. 3. L’Associazione prevede le seguenti categorie di soci: a) Soci Ordinari Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, presentando domanda di ammissione secondo le modalità previste dallo statuto e ne condividono finalità e attività; b) Soci Onorari Possono essere nominati soci onorari coloro che, per particolari meriti personali o per aver contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla promozione dell’associazione, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. c) Soci Sostenitori Sono soci sostenitori coloro che, pur non partecipando attivamente alle attività associative, ne condividono gli scopi e contribuiscono in maniera volontaria e significativa al sostegno economico dell’associazione.
Art.5 - Ammissione degli associati 1. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto. 2. Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 3. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte. 4. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro l’eventuale diniego l’interessato può presentare ricorso all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione. 5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
Art.6 - Diritti e doveri degli associati 1. Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione; b) esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; d) esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, salvo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 del presente statuto. 3. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea. 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo 1. La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal sollecito scritto. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto. 2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può presentare ricorso all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. 4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.8 - Dei volontari e dell’attività di volontariato 1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata e analiticamente documentate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Art.9 - Organi dell’Associazione 1. Gli organi dell'Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. 2. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.10 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe per associato. 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum 1. È compito dell’Assemblea ordinaria: a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e quelli di esclusione dall’Associazione; f) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; g) deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo; h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; i) delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa; j) determinare i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per chi presta attività di volontariato per conto dell’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto; k) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. 2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto 1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 2. In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. 3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. 2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. 2. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri. 2. La convocazione è inoltrata mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea. 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione; d) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati; e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; f) determinare l’ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) deliberare la convocazione dell’Assemblea; h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente; j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione; k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; l) deliberare i rimborsi previsti per chi presta attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto; m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione; n) costituire, all’occorrenza, gruppi di lavoro tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, ai sensi dell’art. 20 del presente statuto. 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 3. in linea generale le mansioni del consiglio direttivo sono così distribuite: ● Presidente: guida l'associazione, ne dirige le attività e vigila sul rispetto delle delibere e dello statuto. ● Vicepresidente: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, svolgendo compiti simili. ● Segretario: verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, si occupa della gestione dei libri sociali e supporta il Presidente e il Tesoriere. ● Tesoriere: gestisce la parte economica e finanziaria dell'associazione, tenendo le registrazioni contabili e preparando il bilancio. ● Consiglieri: partecipano alle decisioni del consiglio direttivo, supportando le attività esecutive e amministrative, e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.
Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione e curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare; d) aprire conti correnti per conto dell’Associazione; e) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto. 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’Assemblea ordinaria provvede alla surroga mediante elezione. 3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 19 - Il Presidente onorario 1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione. 2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
Art. 20 - Gruppi di lavoro tecnici Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art.21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 1. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. 2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.22 - Patrimonio sociale e risorse economiche 1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da: a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione; b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione; c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. 2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, da contributi pubblici e privati, da rendite patrimoniali e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. 3. Inoltre, l'Associazione trae le risorse economiche dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art.23 - Bilancio di esercizio 1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art. 24 - Libri sociali 1. L’Associazione tiene i seguenti libri sociali: ● il libro dei soci; ● il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; ● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 2. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.26 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.